TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE
"OTTO PER MILLE - FONDO NAZIONALE PER LE DONNE E LE FAMIGLIE”
1)
E’
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Fondo denominato “Otto per Mille – Fondo nazionale per le donne
e le famiglie” (di seguito denominato “Fondo”) finalizzato
alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e
locale per favorire la promozione dei diritti, lo sviluppo, la
realizzazione e la qualità della vita delle donne sia come
individui, sia come membri di nuclei familiari.
2)
Il
Fondo è finanziato con l’attribuzione della quota, pari
all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, ad esso destinata dai contribuenti all’atto della
dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine, il Ministro delle
Finanze, in sede di approvazione dei modelli di dichiarazione dei
redditi, definisce le idonee modalità di espressione della scelta
di destinazione. Il Ministro delle Finanze quantifica l’ammontare
destinato al Fondo entro il 31 gennaio di ogni anno. La prima
applicazione del Fondo ha luogo con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate
nell’anno in cui è approvata la legge e ai fini della
determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio
dell’anno successivo
3)
Il
Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base
dell’ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione
del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno
il Ministro per la Solidarietà Sociale con proprio decreto
emanato di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità,
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Una
quota pari al 30% delle risorse del “Fondo” è riservata
al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia,
Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari.
Articolo 2: Ambiti territoriali di intervento
Le Regioni, nell’ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 3, comma. 6, legge 8.6.1990 n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei Comuni commissariati ai sensi dell’art. 15 bis, legge 19.3.1990 n. 55 e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26, legge 8.6.1990 n. 142, comunità montane e province.
Gli Enti Locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1 mediante accordi di programma definiti ai sensi dell’art. 27, legge 8.6.1990 n. 142 approvano i piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli Enti Locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento mediante una comunicazione diretta a tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale rientranti dell’ambito territoriale. I piani di intervento sono trasmessi alle Regioni, che provvedono all’approvazione e alla emanazione del relativo provvedimento di finanziamento a valere sulla quota del Fondo di cui all’art. 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo art. 1, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale entro i successivi sessanta giorni. I piani di intervento sono comunicati alle associazioni che hanno titolo a partecipare ai progetti e che risultano iscritte all’albo tenuto presso il Comune e la Provincia inclusi nell’ambito territoriale.
Le Regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all’art. 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
1)
Sono
ammessi al finanziamento del Fondo di cui all’art. 1 i progetti
e/gli interventi che
perseguono le seguenti finalità:
a)
interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute
psicofisica delle donne in relazione alle loro specificità di
genere;
b)
interventi volti al sostegno delle donne capofamiglia;
c)
l’erogazione di un sussidio in misura pari all’assegno
di mantenimento stabilito dal giudice nelle sedi competenti a
favore del coniuge e/o dei minori, qualora l’obbligato non vi
provveda
d)
interventi volti alla creazione di opportunità lavorative
riservate alle donne;
e)
interventi
volti al potenziamento delle strutture direttamente o
indirettamente fruite dalle donne nell’esercizio dei loro diversi
ruoli (asili, ricoveri e/o residenze per donne anziane con reddito
inferiore a L. 20.000.000 annui, ricoveri
e/o residenze per figli e/o genitori portatori di
handicap, ecc.);
f)
interventi
volti alla realizzazione della parità tra donne e uomini in ogni
contesto in cui si esplicano le loro personalità.
2) Le finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera a) possono essere perseguite, in particolare, attraverso attività di formazione, di ricerca, di monitoraggio e di assistenza differenziata.
3) Le
finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera b) possono essere
perseguite, in particolare, attraverso:
·
l’erogazione
di un minimo vitale a favore delle donne capofamiglia prive di
reddito incrementato in rapporto al numero dei figli minori e assimilabili e dei figli maggiorenni studenti;
·
assegni
di prima assistenza al genitore nei casi di prima necessità e
gravi difficoltà economiche (spese legali per separazione,
riconoscimento figlio, spese mediche, ricerca di altra unità
abitativa, trasloco, ecc)
·
l’erogazione
di un sussidio integrativo per le donne ultrasessantacinquenni con
reddito inferiore a 20.000.0000, da incrementarsi tenuto conto
dell’aumento del costo della vita.
4) Le finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere perseguite, in particolare, attraverso l’istituzione di corsi di formazione mirati, avuto riguardo in specie alle donne prive di professionalità e alle donne di nazionalità estera.
5)
Le finalità dei progetti di cui al comma 1,
lettera e) possono essere perseguite, in particolare, attraverso la
realizzazione di asili-nido, asili, strutture alternative di
accoglienza temporanea dei minori in età prescolare e scolare
nonché ricoveri e/o residenze
donne anziane con reddito inferiore
a L.
20.000.000 annui (da incrementarsi tenuto conto dell’aumento del
costo della vita), ricoveri e/o
residenze per figli e/o genitori portatori di
handicap.
6)
Le
finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera f) possono essere
perseguite, in particolare, attraverso attività di formazione, studio e
ricerca riguardanti la specificità di genere femminile.
Articolo
4: Valutazione dei risultati.
1)
Per la valutazione dei risultati verrà costituita, secondo
le modalità previste in un apposito Regolamento, una Commissione
di Controllo composta dai rappresentanti
dei soggetti (enti locali, istituzioni locali e
organizzazioni non lucrative di pubblica utilità)
che hanno partecipato alla fase decisionale degli
interventi.
2)
Entro il 30 giugno di ciascun anno le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano presentano una relazione al Ministero
per la Solidarietà Sociale sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sugli obiettivi conseguiti e sulle eventuali misure migliorative da
adottare. Il contenuto della Relazione deve essere pubblicizzato a
livello locale anche mediante utilizzo di strumenti di
comunicazione di pubblico
utilizzo (internet, giornali,
T.V., ecc.).
3)
Qualora, entro due anni dalla prima ripartizione
del Fondo di cui all’art. 1 della presente legge, le Regioni
e le Provincie autonome di Trento e Bolzano non abbiano
provveduto all’impegno contabile delle quote di competenza del
Fondo e all’individuazione degli ambiti territoriali di
intervento di cui all’art. 1 il Ministro per la Solidarietà
Sociale, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità,
sentita la Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla
ridestinazione dei fondi alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano.
4)
Per
garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla
presente legge nei comuni commissariati, il Ministro
dell’Interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro della Solidarietà Sociale, provvede a definire le
funzioni delle Prefetture competenti per territorio per il sostegno
e l’assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui all’art. 2.
Articolo
5: Relazione al Parlamento
1) Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e tenuto conto delle relazioni presentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 4.