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Poesia: SENZA TITOLO

Citta' Torino

Provincia di Torino

GENITORI SEPARATI E VISITE AI FIGLI

 

Un padre, affidatario delle figlie minori nell'ambito di una separazione personale dei coniugi, era stato tratto a giudizio per rispondere del reato, di cui all'art. 388 Codice penale, per avere impedito l'esercizio del diritto di visita all'altro coniuge non affidatario delle minori. Il coniuge non affidatario si era visto privare del rapporto con le proprie figlie minori, che nel tempo avevano rifiutato il rapporto con la madre. A nulla era valso il fatto che la madre delle bambine, privata di un suo legittimo diritto quale quello di frequentare e avere rapporti con le proprie figlie, se pure non più conviventi, avesse fatto ricorso al giudice civile e che in tre diverse ordinanze fosse stato ribadito il diritto di visita in giorni predeterminati.
Nel primo grado del giudizio penale, ritenutane la responsabilità per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 Codice penale), il genitore affidatario delle minori era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione: la condanna era stata confermata anche in grado di appello; nel giudizio di appello era stata acquisita una consulenza tecnica che aveva dato conferma del fatto che l'ostacolo agli incontri della madre con le bambine fosse da ricercarsi anche nell'influenza negativa che su queste ultime avevano esercitato i congiunti dell'imputato (padre affidatario); evento questo che lo stesso imputato avrebbe avuto il dovere di evitare.
L'imputato, genitore affidatario, aveva proposto ricorso per Cassazione e la Cassazione, pur ritenendo troppo gravosa la pena stabilita, aveva affermato il principio ribadito.
Ma la Suprema Corte di Cassazione, n. 2925, del 18 novembre 1999 - 9 marzo 2000 -, ha ritenuto costituire violazione dell'art. 388, 2\'a1 comma del Codice penale, il comportamento del coniuge affidatario dei figli minori, in sede di separazione personale o divorzio, che impedisca al coniuge non affidatario l'esercizio del legittimo diritto di visita ai minori.

Avv.to Anna Noemi De Marchi

 

Edizioni : DONNE & FUTURO o.n.l.u.s. - Via S.Francesco d'Assisi, 27 - 10121 Torino
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Direttore responsabile: Gloria Brolatti
Progetto grafico e Impaginazione:
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Disegni:
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Autorizzazione
Tribunale di Torino n. 5356 del 9/2/2000
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