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Gli sgravi della finanziaria sugli assegni familiari

È ANCORA TEMPO DI PARTECIPARE

Poesia: MADRE

Città di Torino

Provincia di Torino

GLI SGRAVI DELLA FINANZIARIA SUGLI ASSEGNI FAMIGLIARI

La legge n. 488 del 23 dicembre ’99, sulle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello “Stato”, comunemente detta legge finanziaria, quest’anno tratta detrazioni destinate ad avere un impatto sull’Irpef delle donne separate o divorziate.

La norma suddetta è infatti applicabile ai possessori del reddito derivante da assegni periodici stabiliti in sede di separazione o di divorzio. Non importa se a tale reddito si aggiunge quello derivante dall’abitazione principale, purché esso non superi la relativa deduzione di L. 1.800.000.

Chi si trova in tale situazione potrà fruire di una detrazione variabile da L. 100.000 a L. 300.000 a seconda dell’ammontare del reddito complessivo. Più specificatamente la deduzione è di L. 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo non supera L. 9.100.000, di L. 200.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera L. 9.100.000 ma non L. 9.300.000 e infine di L. 100.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera L. 9.300.000 ma non L.9.600.000.


L’agevolazione si applica sul reddito del coniuge o ex coniuge percettore dell’assegno con esclusivo riguardo a quanto è allo stesso direttamente destinato, vale a dire che nel calcolo dell’ammontare del reddito non si devono contare gli assegni alimentari per i figli, per i quali spettano le normali deduzioni innovate dalle statuizioni dell’art. 12 della stessa legge, dedicate ai carichi di famiglia.

Il nuovo regime si applica al reddito del 1999, per cui vale per la prossima denuncia dei redditi.

Franca Mina, avvocato

Edizioni : DONNE & FUTURO o.n.l.u.s. - Via S.Francesco d'Assisi, 27 - 10121 Torino
Redazione: via S.Francesco  d'Assisi,27 - 10121 Torino
Direttore responsabile: Gloria Brolatti
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Autorizzazione
Tribunale di Torino n. 5356 del 9/2/2000
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