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GLI
SGRAVI DELLA FINANZIARIA SUGLI ASSEGNI FAMIGLIARI
La legge n. 488 del
23 dicembre ’99, sulle “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello “Stato”, comunemente detta legge finanziaria,
quest’anno tratta detrazioni destinate ad avere un impatto sull’Irpef
delle donne separate o divorziate.
La norma suddetta è infatti applicabile
ai possessori del reddito derivante da assegni periodici stabiliti in sede
di separazione o di divorzio. Non importa se a tale reddito si aggiunge
quello derivante dall’abitazione principale, purché esso non superi la
relativa deduzione di L. 1.800.000.
Chi si trova in tale situazione potrà
fruire di una detrazione variabile da L. 100.000 a L. 300.000 a seconda
dell’ammontare del reddito complessivo. Più specificatamente la deduzione
è di L. 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo non supera L.
9.100.000, di L. 200.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera L.
9.100.000 ma non L. 9.300.000 e infine di L. 100.000, se l’ammontare del
reddito complessivo supera L. 9.300.000 ma non L.9.600.000.
L’agevolazione
si applica sul reddito del coniuge o ex coniuge percettore dell’assegno
con esclusivo riguardo a quanto è allo stesso direttamente destinato, vale
a dire che nel calcolo dell’ammontare del reddito non si devono contare
gli assegni alimentari per i figli, per i quali spettano le normali
deduzioni innovate dalle statuizioni dell’art. 12 della stessa legge,
dedicate ai carichi di famiglia.
Il nuovo regime si applica al reddito del
1999, per cui vale per la prossima denuncia dei redditi.
Franca Mina,
avvocato
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